Articolo abrogato dall'art. 32, comma 1, della L.R. 07/08/1998, n. 38, così recitava:

“Art. 6 - Consulta regionale per la formazione professionale

1. Per assicurare la partecipazione propositiva e la consultazione permanente delle parti sociali è istituita la consulta regionale per la formazione professionale.

2. La consulta esprime pareri:

a) sui piani pluriennali e sui piani annuali;

b) su ogni altro argomento proposto dagli organi regionali.

3. La consulta, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di formazione professionale, presieduta dall'Assessore medesimo, è composta da:

a) dai rappresentanti delle forze sociali presenti nella commissione regionale per l'impiego, di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56;

b) cinque esperti designati dalla Giunta regionale;

c) un esperto designato da ciascuna provincia e dalla città metropolitana;

d) il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione del Lazio;

e) il sovrintendente scolastico regionale per il Lazio;

f) il dirigente regionale dei settori n. 24 «Problemi del lavoro, dell'emigrazione e dell'immigrazione» e n. 25 «Osservatorio regionale sul mercato del lavoro»;

g) il direttore dell'agenzia regionale per l'impiego.

4. La durata in carica della consulta coincide con la durata in carica del Consiglio regionale.

5. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di formazione professionale è istituita la segreteria della consulta; le funzioni di segreteria sono svolte dal personale dell'Assessorato stesso.

6. Ai componenti della consulta, spettano i compensi e l'eventuale rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e sue successive integrazioni e modificazioni.”

Dalla redazione