Comma modificato dall'art. 26, della L.R. 11/09/2003, n. 29 e, successivamente, abrogato dall’art. 72, comma 1, della L.R. 10/08/2016, n. 11, così recitava:

“1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 38/1996 e all'articolo 150 della l.r. 14/1999 relativo alle funzioni delle province in materia di servizi sociali sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, nonché alla promozione dell'integrazione delle politiche sociali con le altre politiche settoriali con particolare riferimento alle politiche attive del lavoro, della formazione professionale, dell'istruzione, dell'educazione e della pianificazione territoriale";.

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) provvedono ad individuare, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali e le amministrazioni comunali interessate i servizi di dimensione sovradistrettuale e ad esprimere parere sulla determinazione da parte della Regione degli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi socio-assistenziali;".”

Dalla redazione