N4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 33, della L.R. 11/09/2003, n. 29 e, successivamente, abrogato dall’art. 35, comma 1, della L.R. 15/11/2019, n. 24, così recitava:

“Art. 54 - (Modifiche alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 concernente "Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio" e successive modifiche). Disposizioni in ordine ai termini per la presentazione di domande per l'ottenimento dei contributi

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 42/1997, è aggiunta la seguente:

"f-bis) il sostegno, la valorizzazione e la promozione dei servizi culturali e scientifici di aziende o enti regionali che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 18 e 21, anche al fine del loro inserimento nell'organizzazione regionale."

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 42/1997, concernente gli istituti culturali regionali è apportata la seguente modifica: al comma 2, lettera b) le parole "la quota destinata a tali spese non può superare il 20 per cento dell'ultimo stanziamento annuale previsto in bilancio per gli istituti culturali" sono sostituite dalle seguenti: "la quota destinata a tali spese non può superare il sessanta per cento dell'ultimo stanziamento annuale previsto in bilancio per gli istituti culturali".

3. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 42/1997 è aggiunta la seguente:

"cbis) biblioteche di aziende o enti regionali aperte al pubblico.".

4. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 42/1997 è aggiunta la seguente:

"bbis) musei di aziende o enti regionali aperti al pubblico.".

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 42/1997 è aggiunto il seguente:

"4bis) Gli archivi storici di aziende o enti regionali conservano la documentazione storica e ne garantiscono l'uso pubblico e la valorizzazione. Per tale finalità provvedono alla conservazione, all'ordinamento e alla inventariazione della documentazione, promuovendone l'utilizzazione scientifica e adottando iniziative idonee alla migliore conoscenza del patrimonio documentale. Gli inventari sono consultabili presso gli archivi stessi, presso l'assessorato regionale competente e presso la Soprintendenza archivistica per il Lazio.".

6. Dopo il comma 6 dell'articolo 24 della l.r. 42/1997 è aggiunto il seguente:

"6-bis). Le aziende e gli enti regionali garantiscono il regolare funzionamento dei servizi culturali mediante il necessario personale tecnico, regolarmente inserito nella dotazione organica nelle forme di legge, secondo le indicazioni di cui al comma 2.".

7. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 42/1997 è inserita la seguente:

"h-bis) spese per gli impianti, le attrezzature, gli allestimenti, il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche, degli archivi storici e dei musei di aziende o enti regionali aperti al pubblico;".

8. Per l'anno 2003 viene destinato un contributo di euro 45.000,00 alla Biblioteca Lancisiana finalizzato a consentire lo spostamento del patrimonio librario e documentario, attualmente conservato in un ambiente gravemente compromesso dalla caduta della volta. Il contributo per la Biblioteca Lancisiana viene erogato a favore della ASL RM/E.

9. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari ad euro 45.000,00 per l'anno 2003, euro 255.000,00 per l'anno 2004 ed euro 300.000,00 per l'anno 2005, grava sullo stanziamento del capitolo G21512.”

Dalla redazione