Articolo modificato dall’art. 16, comma 8, della L.R. 20/05/2019, n. 8 e, successivamente, abrogato dall’art. 8, comma 11, della L.R. 30/12/2021, n. 20, così recitava:

"Art. 8 - Nucleo di valutazione

1. Presso l'assessorato regionale competente in materia di attività produttive è istituito il nucleo di valutazione, di seguito denominato nucleo, il cui compito è quello di valutare la validità amministrativa, tecnica, economica e finanziaria dei progetti istruiti dall'ente di cui all'articolo 10, comma 4, e secondo i criteri e le modalità di valutazione individuati dal piano annuale disciplinato dall'articolo 5.

2. Il nucleo è composto da:

a) il dirigente della struttura regionale competente per materia, che lo presiede;

b) due dipendenti regionali di categoria non inferiore alla D;

c) un dipendente di categoria non inferiore alla C, con compiti di segretario.

3. I componenti del nucleo sono nominati dal Direttore regionale competente in materia di attività produttive.

4. Il presidente del nucleo può fare partecipare ai lavori, senza diritto di voto, un istruttore designato dall'ente competente all'istruttoria dei progetti."

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