Articolo abrogato dall'art. 19, comma 1, della L.R. 07/08/2024, n. 17, così recitava:

"Art. 4 - Comitato istituzionale

1. Al fine della predisposizione del Piano straordinario è istituito, presso l'assessorato regionale competente in materia di sviluppo economico, il Comitato istituzionale, di seguito denominato Comitato, con compiti propositivi in merito agli interventi da realizzare sulla base di quanto previsto all'articolo 2.

2. Il Comitato è composto dall'Assessore regionale competente in materia di sviluppo economico o suo delegato, che lo presiede e lo convoca, e dai sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 3, o loro delegati.

3. Il Comitato, costituito con decreto del Presidente della Regione, ha una durata di tre anni e i componenti restano in carica fino all'insediamento del nuovo organismo. In caso di rinnovo degli organi comunali i nuovi rappresentanti subentrano entro trenta giorni dal loro insediamento nel comune che rappresentano.

4. Il Comitato si riunisce, in prima seduta, su convocazione dell'Assessore regionale competente in materia di sviluppo economico, in qualità di Presidente, e con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

5. I componenti che risultano assenti per almeno tre volte consecutive senza giustificato motivo alle sedute del Comitato sono considerati decaduti.

6. Il Comitato individua, entro il 30 marzo di ogni anno, le proposte da sottoporre alla Giunta regionale, ai fini dell'approvazione del Piano straordinario, con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Qualora il Comitato non individui le proposte entro il termine previsto dal presente comma, la Giunta regionale adotta il Piano straordinario ai sensi dell'articolo 3, destinando ai soggetti attuatori le risorse ripartite sulla base demografica e della relativa estensione territoriale.

7. Il Comitato attua idonee forme di consultazione con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4 che possono risultare coinvolti nella realizzazione degli interventi, compresi i soggetti economici privati che possono concorrere anche attraverso l'apporto di proprie risorse economiche.

8. Alle sedute del Comitato partecipano, di volta in volta, a titolo consultivo, gli assessori regionali competenti in relazione agli ambiti di intervento e agli obiettivi previsti all'articolo 2.

9. Le modalità di funzionamento del Comitato sono stabilite mediante regolamento interno.

10. Per lo svolgimento dei propri compiti il Comitato si avvale del supporto della struttura regionale competente in materia di sviluppo economico e le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale designato dalla stessa struttura di appartenenza.

11. La partecipazione alle attività del Comitato è a titolo gratuito."

Dalla redazione