articolo abrogato dall’art. 6, comma 1, della L.R. 10/10/2023, n. 13, così recitava:

“Art. 11 - (Commissione regionale per l’investimento in tecnologia ed edilizia - CRITE)

1. Al fine di assicurare un’allocazione di tecnologia efficace, efficiente e sicura in ambiti coerenti con la programmazione regionale e di garantire il monitoraggio, il controllo e il contenimento della spesa, è istituita, presso l’Azienda Lazio.0, la Commissione regionale per l’investimento in tecnologia ed edilizia (CRITE), con il compito di supportare l’organo di governo regionale nella valutazione tecnica dei progetti di investimento in edilizia sanitaria e socio sanitaria e in grandi macchinari, impianti e attrezzature tecnologiche.

2. La Giunta regionale, con deliberazione da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, provvede a disciplinare la composizione e il funzionamento della CRITE.

3. La partecipazione alle sedute della CRITE è a titolo gratuito.

4. La CRITE con cadenza annuale redige una relazione scritta sulla propria attività alla commissione consiliare competente in materia ed è audita a richiesta della commissione medesima.”

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