N23 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma abrogato dall'art. 64, comma 1, della L.R. 10/12/2024, n. 20, così recitava:

"2. In particolare la CRC:

a) rappresenta, sotto il profilo tecnico-amministrativo, gli interessi regionali nelle conferenze di servizi convocate ai sensi del comma 10;

b) presta assistenza tecnica ai comuni per gli adempimenti di loro competenza, ai sensi dell'articolo 30 della l.r. 14/1999 e successive modifiche;

c) esprime parere sul piano regionale delle attività estrattive e sui relativi aggiornamenti previsti dall'articolo 9, nonché sull'autorizzazione per la coltivazione nei corsi d'acqua di cui all'articolo 17."

Dalla redazione