Articolo abrogato dall'art. 43, comma 1, della L.R. 18/02/2002, n. 6, così recitava:

“Art. 9

1. In attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 39 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, su proposta della Giunta, stabilisce gli importi e le modalità di riscossione dei diritti di ricerca, visura e rilascio di copia di documenti amministrativi, tenendo conto dell'esigenza di garantire la speditezza e l'economicità del servizio.

2. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo, la riscossione dei diritti di cui al comma 1 è affidata alla Tesoreria della Regione.

3. Gli importi introitati ai sensi del presente articolo sono iscritti nel capitolo n. 02117, che viene istituito nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale con la denominazione: "Proventi derivanti dalla riscossione dei diritti di ricerca, visura e rilascio di copie di documenti amministrativi", con uno stanziamento previsto per il 1997 in Lire 100 milioni.”

Dalla redazione