Comma abrogato dall’art. 74, comma 9, della L.R. 11/08/2021, n. 14, così recitava:

“6. Le comunità energetiche:

a) possono stipulare convenzioni con l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) al fine di ottimizzare la gestione e l’utilizzo delle reti di energia;

b) redigono, entro sei mesi dalla loro costituzione, un bilancio energetico;

c) redigono, entro dodici mesi dalla loro costituzione, un documento strategico che individua le azioni per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l’efficientamento dei consumi energetici che è trasmesso alla Giunta regionale ai fini della verifica della sua coerenza con il piano energetico regionale.”

Dalla redazione