Comma abrogato dall’art. 74, comma 9, della L.R. 11/08/2021, n. 14, così recitava:

“3. Le comunità energetiche incentrano la loro attività sul valore dell’energia prodotta e non sulla realizzazione di un profitto. I membri della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all’esecuzione di attività di gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell’energia a livello locale. A tal fine, le comunità realizzano progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell’energia, attraverso l’impiego equilibrato dei beni comuni e collettivi del territorio di riferimento.”

Dalla redazione