Articolo sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.R. 03/10/2005, n. 17 e, successivamente, abrogato dall'art. 37, comma 1, della L.R. 11/08/2008, n. 15, così recitava:

“Art. 8 - (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e Osservatorio regionale sull’abusivismo edilizio)

1. Nelle more dell’ emanazione di una disciplina regionale organica concernente la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, è istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l’Osservatorio regionale sull’abusivismo edilizio, di seguito denominato Osservatorio, anche al fine di supportare la suddetta struttura regionale nell’esercizio delle proprie funzioni, ivi comprese quelle previste dagli articoli 31, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche.

2. L’ Osservatorio, in particolare:

a) esercita attività di raccolta delle informazioni e di monitoraggio sul fenomeno dell’abusivismo edilizio nel territorio regionale, sull’attività di rilascio delle concessioni in sanatoria da parte dei comuni nonché sugli strumenti di recupero urbanistico degli insediamenti spontanei;

b) riferisce periodicamente sugli esiti del monitoraggio alla Giunta regionale e alla commissione consiliare permanente competente per materia, nonché agli enti locali interessati;

c) formula proposte ed esprime pareri agli organi regionali in materia di repressione dell’abusivismo edilizio;

d) si raccorda con l’Osservatorio nazionale dell’abusivismo edilizio.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce la composizione dell’Osservatorio, assicurando comunque la presenza dei dirigenti delle strutture regionali interessate, nonché di rappresentanti degli enti locali, degli ordini professionali degli ingegneri e degli architetti, del collegio dei geometri, delle associazioni ambientaliste operanti a livello regionale e dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni; nell’ambito dei suddetti rappresentanti tre sono designati, con voto limitato, dal Consiglio regionale.

4. L’Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base della  deliberazione di cui al comma 3.

5. Le attività di segreteria dell’Osservatorio sono assicurate nell’ambito della struttura regionale prevista dal comma 1.”

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