Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 8 - (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e Osservatorio regionale sull’abusivismo edilizio)
1. Nelle more dell’ emanazione di una disciplina regionale organica concernente la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, è istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l’Osservatorio regionale sull’abusivismo edilizio, di seguito denominato Osservatorio, anche al fine di supportare la suddetta struttura regionale nell’esercizio delle proprie funzioni, ivi comprese quelle previste dagli articoli 31, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche.
2. L’ Osservatorio, in particolare:
a) esercita attività di raccolta delle informazioni e di monitoraggio sul fenomeno dell’abusivismo edilizio nel territorio regionale, sull’attività di rilascio delle concessioni in sanatoria da parte dei comuni nonché sugli strumenti di recupero urbanistico degli insediamenti spontanei;
b) riferisce periodicamente sugli esiti del monitoraggio alla Giunta regionale e alla commissione consiliare permanente competente per materia, nonché agli enti locali interessati;
c) formula proposte ed esprime pareri agli organi regionali in materia di repressione dell’abusivismo edilizio;
d) si raccorda con l’Osservatorio nazionale dell’abusivismo edilizio.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce la composizione dell’Osservatorio, assicurando comunque la presenza dei dirigenti delle strutture regionali interessate, nonché di rappresentanti degli enti locali, degli ordini professionali degli ingegneri e degli architetti, del collegio dei geometri, delle associazioni ambientaliste operanti a livello regionale e dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni; nell’ambito dei suddetti rappresentanti tre sono designati, con voto limitato, dal Consiglio regionale.
4. L’Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base della deliberazione di cui al comma 3.
5. Le attività di segreteria dell’Osservatorio sono assicurate nell’ambito della struttura regionale prevista dal comma 1.”
Dalla redazione
- Compravendite e locazioni immobiliari
- Fisco e Previdenza
Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura
- Emanuela Greco
- Edilizia e immobili
Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte
- Redazione Legislazione Tecnica
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
21/11/2024
- Il bonus 5.0 va al restyling da Italia Oggi
- I Raee di imprese e negozi anche all'isola ecologica da Italia Oggi
- Periti industriali, i redditi crescono a doppia cifra da Italia Oggi
- Patrimonio, no a opere e servizi da Italia Oggi
- Il Codice della strada viaggia verso misure più severe da Il Sole 24 Ore
- La riforma completa è prevista nel giro di un anno (in teoria) da Il Sole 24 Ore