N11 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato sostituito dall'art. 8, della L.R. 22/07/1993, n. 31 e, successivamente, abrogato dall'art. 65, comma 1, della L.R. 10/12/2024, n. 20, così recitava:

"Art. 41

Il presidente della commissione potrà far intervenire di volta in volta, senza diritto di voto, studiosi e tecnici esperti nei problemi trattati nelle commissioni stesse. le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale in servizio presso la struttura competente in materia di acque minerali e termali."

Dalla redazione