Articolo abrogato dalla L.R. del 17/02/2005 n. 9. L'articolo 9 così recitava: "1. Le norme per l'attuazione degli interventi nonché le disposizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche saranno emanate, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Tali norme tecniche devono tener conto delle risultanze degli studi di sperimentazione e ricerca di cui all'articolo 10 della L.R. 18 gennaio 1982, n. 1, finalizzati all'individuazione di esigenze specifiche connesse con l'adeguamento di edifici esistenti e dei relativi vincoli costruttivi non eliminabili.

3. La Regione assicura, agli enti interessati, assistenza tecnico-amministrativa per la definizione progettuale e per le modalità di realizzazione degli interventi di cui alla presente legge nonché per verificare la fattibilità e l'attuazione dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui al ventunesimo comma dell'articolo 32, della L. 28 febbraio 1986, n. 41."

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