Articolo abrogato dalla L.R. del 17/02/2005 n. 9. L'articolo 8 così recitava: "1. Il finanziamento per ogni intervento viene concesso, nei limiti dell'importo attribuito con la deliberazione di cui al precedente articolo 4, con decreto del Presidente della Giunta regionale previa presentazione, da parte dell'ente della documentazione di cui al precedente articolo 7.

2. I contributi di cui al precedente articolo 2 sono concessi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa occorrente risultante dal quadro economico di cui al precedente articolo 7.

3. L'erogazione dei contributi avviene con le modalità di cui all'articolo 6 della L.R. 26 giugno 1980, n. 88."

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