N6 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 22/06/2012, n. 8, così recitava:

“Art. 4. - Collaborazione delle strutture regionali

1. I comuni nell'esercizio delle funzioni subdelegate ai sensi dell'articolo 1, nonché ai fini dell'istruttoria delle istanze presentate a norma dell'articolo 7 della L. 1497/1939 e dell'articolo 32 della L. 47/1985, possono avvalersi della collaborazione delle competenti strutture regionali.”

Dalla redazione