Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 22/06/2012, n. 8, così recitava:

“Art. 2. - Modalità di esercizio delle funzioni subdelegate

1. I comuni esercitano le funzioni subdelegate ai sensi dell'articolo 1 secondo le modalità previste dall'articolo 82 del D.P.R. 616/1977, come integrato dal D.L. 312/1985, convertito con modificazioni dalla L. 431/1985 e dalla L.R. 16 marzo 1982, n. 13, come modificata dalla presente legge.”

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