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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 1. - Oggetto della subdelega
1. Nell'ambito delle funzioni amministrative delegate alla Regione ai sensi dell'articolo 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed in attuazione del disposto degli articoli 118 della Costituzione e 7, comma 2, del D.P.R. n. 616/1977, è subdelegato ai Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente, l'esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni di cui alla L. 29 giugno 1939, n. 1497, limitatamente a:
a) gli interventi di manutenzioni ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'articolo 31, comma 1, lettere a), b) e c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, qualora per essi sia richiesta autorizzazione ai sensi dell'articolo 82, comma 12, del D.P.R. n. 616/1977, come integrato dal D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, che non modificano le parti strutturali e le caratteristiche originarie degli edifici salvo l'eliminazione delle superfetazioni;
b) gli interventi su edifici esistenti che non comportino modifiche assimilabili alle variazioni essenziali, così come definite dall'articolo 8 della L.R. 2 luglio 1987, n. 36;
c) gli interventi di nuova edificazione, di demolizione, di ricostruzione o comunque lavori da eseguirsi in zone di completamento, definite zone "B" dall'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97;
d) gli interventi, di iniziativa pubblica o privata, da realizzarsi in esecuzione degli strumenti urbanistici attuativi previsti dall'articolo 1 della L.R. n. 36/1987, per i quali sia stato rilasciato parere preventivo favorevole ai sensi della L. 1497/1939, successivamente all'entrata in vigore della L. 431/1985, purché i progetti edilizi così approvati siano in scala non inferiore a 1:200 ed i progetti relativi agli interventi medesimi rispettino i tipi edilizi approvati;
e) le opere che costituiscono pertinenze ed impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;
f) le varianti in corso d'opera approvate ai sensi dell'articolo 7 della L. 1497/1939 in ordine al progetto originario che siano conformi alle prescrizioni dettate in sede di autorizzazione e che non abbiano natura di variazione essenziale ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 36/1987;
g) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della L. 1497/1939 e dell'articolo 23 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
h) gli interventi di manutenzione del patrimonio boschivo ed arboreo in generale qualora sia richiesta autorizzazione ai sensi dell'articolo 82, commi 8 e 12, del D.P.R. 616/1977, come modificato dal D.L. 312/1985, convertito con modificazioni dalla L. 431/1985;
i) la posa in opera di nuove condotte di fognatura, condotte idriche, reti urbane di distribuzione del gas totalmente interrate, di linee elettriche a tensione non superiore a 20 kV, ovvero, se interrate, di qualunque tensione, nonché di cabine elettriche e per telecomunicazioni;
l) interventi di manutenzione sulla viabilità vicinale e rurale che non comportino variazioni di tracciato di sezione e di tipologia del manto di usura esistente, consentendo la realizzazione di modeste opere d'arte e muri di contenimento della terra di altezza non superiore a mt 1,00;
m) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate.
2. Il rilascio delle autorizzazioni avviene conformemente ai criteri ed alle prescrizioni contenuti nelle norme tecniche di attuazione dei piani territoriali paesistici, redatti ai sensi dell'articolo 5 della L. 1497/1939, e dell'articolo 1-bis del D.L. 312/1985 convertito con modificazioni dalla L. 431/1985. Le autorizzazioni sono pubblicate nell'albo pretorio del Comune.
3. É subdelegata ai comuni la vigilanza sui beni assoggettati a vincolo paesaggistico di cui alla L. 1497/1939 ed al D.L. 312/1985, convertito con modificazioni dalla L. 431/1985 al fine di salvaguardare l'assetto dei luoghi tutelati da ogni modificazione non previamente autorizzata e consentire l'applicazione dei divieti e delle prescrizioni imposte da norme di legge e/o da provvedimenti amministrativi.
4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, è subdelegata ai Comuni l'adozione dei provvedimenti repressivi di cui alla L.R. 1° febbraio 1993, n. 11, ed all'articolo 9, comma 3, e dall'articolo 10, comma 3, della L. 47/1985, nonché dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 8 della L. 1497/1939.
5. I provvedimenti relativi alle funzioni subdelegate ai sensi della presente legge, sono adottati dal competente organo comunale, sentita la commissione edilizia comunale. A tal fine la commissione è integrata, qualora non ne faccia già parte, da almeno un tecnico in possesso del diploma di laurea riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 del D.L.vo 27 gennaio 1992, n.
6. Per le opere realizzate successivamente al 1° ottobre 1983 e non oltre il 31 dicembre 1993 e per le quali, ai sensi del comma 1, sono state subdelegate ai comuni le funzioni amministrative previste dalla L. 1497/1939 e dal D.L. 312/1985, convertito con modificazioni dalla L. 431/1985, la subdelega è estesa al parere di cui all'articolo 32 della L. 47/1985 e successive modifiche. É in ogni caso subdelegato ai Comuni il parere di cui al periodo precedente relativamente alle opere abusivamente realizzate entro il 1° ottobre 1983. Il parere è anche subdelegato ai Comuni qualora la relativa istanza attenga, contestualmente, ad opere realizzate entro tale data nonché a loro ampliamenti od interventi sulle medesime che non comportino aumento di superficie o di volume, ancorché effettuati in epoca successiva e comunque non oltre il 31 dicembre 1993. Per il rilascio del parere il Comune può preventivamente sentire la commissione edilizia come integrata ai sensi del comma
Ai comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente è comunque subdelegato il parere di cui all'art. 2 della Legge n. 47/85 relativamente a tutte le opere abusivamente realizzate entro il 1° ottobre 1983; tale parere è anche subdelegato ai comuni qualora attenga sia ad opere realizzate entro tale ultima data, sia ad interventi eseguiti sulle medesime ancorché effettuati in epoca successiva e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1993.
6-bis. Qualora i comuni abbiano soppresso la commissione edilizia ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) i relativi pareri di cui ai commi 5 e 6 sono richiesti dal competente organo comunale ad un tecnico avente i requisiti previsti dal comma 5.
7. Rimane ferma la competenza della Giunta regionale quando le opere di cui al comma 2 interessano il territorio di due o più comuni.”
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