Articolo abrogato dall'art. 9, della L.R. 22/07/2002, n. 22, così recitava:

“Art. 11 - Comunicazione agli interessati

1. Il responsabile del procedimento provvede a comunicarne l'avvio a coloro nei confronti dei quali l'atto finale è destinato a produrre effetti diretti o che debbano intervenirvi per legge o per regolamento. L'avvio del procedimento deve essere altresì comunicato a coloro che, pur essendo estranei al procedimento stesso, possono subire dall'atto finale un pregiudizio giuridicamente rilevante, purché essi siano specificamente ed immediatamente individuabili, senza particolari indagini.

2. La comunicazione di cui al comma 1 va effettuata tempestivamente, e comunque non oltre dieci giorni dall'avvio del procedimento, con le modalità di cui all'articolo 12.

3. Ove sussistano fondate ragioni di impedimento, derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, si può prescindere dalla relativa comunicazione di avvio, esplicitandone le motivazioni nell'atto finale.

4. L'amministrazione regionale può sempre adottare provvedimenti cautelari anche prima della effettuazione della comunicazione di cui ai commi precedenti.”

Dalla redazione