N4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 9, della L.R. 22/07/2002, n. 22, così recitava:

“Art. 10 - Compiti del responsabile

1. Il responsabile del procedimento è preposto all'istruttoria degli atti relativi, svolge funzioni d'iniziativa e controllo degli adempimenti necessari, al fine di assicurare la conclusione del procedimento stesso nei termini stabiliti e nella rigorosa osservanza delle procedure previste dalle vigenti leggi di settore e dai regolamenti attuativi della presente legge, utilizzando le risorse della struttura di appartenenza e quelle individuate all'atto dell'assegnazione della responsabilità ai sensi dell'articolo 9. In particolare, il responsabile:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'adozione dell'atto finale;

b) accerta d'ufficio i fatti, anche mediante consultazioni in via breve o riunioni conoscitive, chiede il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di atti erronei e incompleti, notizie e informazioni ad altre strutture o amministrazioni, può esperire indagini tecniche ed ispezioni ed ordinare esibizioni di documenti;

c) propone, o avendone la competenza, dispone lo svolgimento dell'istruttoria pubblica se sussistono le condizioni di cui all'articolo 15;

d) propone l'indizione o, avendone la competenza indice la conferenza di servizi di cui all'articolo 17;

e) cura le comunicazioni, le notificazioni e le pubblicazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

f) conclude gli accordi con gli interessati di cui all'articolo 14 ed adotta l'atto finale, ove ne abbia le relative competenze, ovvero trasmette le proposte al dirigente o all'organo competente.

2. Il responsabile risponde della regolarità, della qualità e della tempestività dello svolgimento del procedimento, sotto il profilo penale, civile, amministrativo, contabile e disciplinare, secondo la normativa vigente per i dipendenti regionali.”

Dalla redazione