N25 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 9, della L.R. 22/07/2002, n. 22, così recitava:

“Art. 38 - Collaborazione

1. Ai fini dello svolgimento coordinato ed integrato delle funzioni amministrative nell'ambito del territorio regionale, può essere richiesta e deve essere prestata reciprocamente, la necessaria collaborazione dalle strutture della Regione, degli enti ed aziende regionali, nonché con riguardo all'esercizio di funzioni regionali delegate, dagli enti locali nei modi previsti dalle singole leggi regionali di settore.

2. In particolare, si ricorre alla collaborazione:

a) per l'acquisizione di informazioni e documenti utili all'attività di una struttura organizzativa, già disponibili presso un'altra struttura;

b) per il compimento di attività istruttorie per le quali la struttura organizzativa cui la collaborazione è richiesta disponga di migliori conoscenze.

3. La struttura organizzativa cui è stata richiesta la collaborazione può rifiutarla esclusivamente se la stessa verte su oggetti che, per materia o ambito territoriale, non rientrano nell'area dei propri compiti, ovvero se possono derivare gravi pregiudizi sotto il profilo dell'adempimento dei propri compiti. In questo caso la struttura cui è stata richiesta la collaborazione deve dare immediata comunicazione alla struttura richiedente del proprio diniego, indicandone le ragioni.

4. Le strutture organizzative interpellate, in relazione all'atto finale del procedimento amministrativo, sono responsabili limitatamente alla collaborazione prestata.

5. La struttura organizzativa richiedente è tenuta a rimborsare le spese sostenute da quella che ha prestato la collaborazione, sulla base di preventive intese tra le parti.”

Dalla redazione