Articolo abrogato dall'art. 9, della L.R. 22/07/2002, n. 22, così recitava:

“Art. 37 - Obbligo di identificazione

1. I funzionari e i dipendenti della Regione aventi diretto contatto con il pubblico devono essere immediatamente identificabili mediante l'esposizione del cartellino di riconoscimento personale.”

Dalla redazione