Articolo abrogato dall'art. 9, della L.R. 22/07/2002, n. 22, così recitava:

“Art. 35 - Esonero da responsabilità

1. L'amministrazione regionale ed i suoi dipendenti non sono responsabili, salvo dolo o colpa grave, per gli atti adottati sulla base di dichiarazioni a altri documenti non corrispondenti a verità, presentati dagli interessati ai sensi degli articoli precedenti.”

Dalla redazione