Articolo abrogato dall'art. 9, della L.R. 22/07/2002, n. 22, così recitava:

“Art. 33 - Presentazione di certificati

1. L'effettiva esibizione di certificati relativi a fatti, stati o qualità personali è richiesta quando l'atto che deve essere adottato nei confronti dell'interessato consiste nell'ammissione in servizio o nel caso in cui siano disposti specifici accertamenti da parte degli organi competenti.

2. La buona condotta, l'assenza di procedimenti penali e di carichi pendenti sono accertati presso gli uffici giudiziari a cura del responsabile del procedimento tenuto a ricevere la documentazione.”

Dalla redazione