N18 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 9, della L.R. 22/07/2002, n. 22, così recitava:

“Art. 31 - Dichiarazione sostitutiva

1. I soggetti a cui è richiesta la certificazione di data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti politici, stato di celibe, coniugato o vedovo, stato di famiglia, esistenza in vita, nascita dei figli, decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente, posizione agli effetti degli obblighi militari, iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione e possesso di titoli di studio possono provvedervi con dichiarazione anche contestuale all'istanza, purché sottoscritta dall'interessato.

2. La dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti la normale certificazione rilasciata dalle competenti autorità e deve essere autenticata dal responsabile del procedimento tenuto a ricevere la documentazione o da uno dei soggetti indicati dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. L'autenticazione avviene mediante attestazione che la sottoscrizione dell'interessato è stata apposta in presenza del soggetto autenticante, previo accertamento dell'identità personale di chi sottoscrive. Nell'atto di autenticazione sono, altresì, indicate le modalità di identificazione, la data ed il luogo dell'autenticazione stessa, il nome e cognome nonché la qualifica del soggetto autenticante, il quale appone in calce al documento la propria firma e il timbro della struttura ricevente.”

Dalla redazione