Articolo abrogato dall'art. 9, della L.R. 22/07/2002, n. 22, così recitava:

“Art. 28 - Modalità di esercizio del diritto di accesso

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nonché mediante consultazione diretta di documenti di interesse generale, quali piani e programmi corredati di elaborati grafici, entro i limiti indicati dalla presente legge.

2. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salvi i diritti di ricerca e di visura nonché le disposizioni vigenti in materia di bollo e sempre che la riproduzione non sia ostacolata da esigenze di conservazione.

3. La richiesta di accesso ai documenti deve essere rivolta alla struttura che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente e deve essere motivata.

4. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso ai documenti devono essere motivati e comunicati all'interessato, a cura del dirigente della struttura competente o del responsabile del singolo procedimento, entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, la richiesta si intende rifiutata. Avverso le suddette determinazioni è ammesso ricorso gerarchico al presidente della Giunta regionale.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso di cui al comma 4 è dato ricorso al tribunale amministrativo regionale, a norma del quinto e sesto comma dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”

Dalla redazione