Articolo abrogato dall'art. 70, comma 7, della L.R. 16/02/2000, n. 12, così recitava:

“Art. 10 - Comunità montane

1. Le comunità montane, con il piano quinquennale di sviluppo economico e sociale, di cui all'articolo, 26 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, possono prevedere attività di assistenza tecnica polivalente in coerenza con il piano regionale indicato nel precedente articolo 2, da svolgere avvalendosi, di norma, delle strutture pubbliche di cui al precedente articolo 5 e delle unità di divulgazione istituite ai sensi dell'articolo 11 della presente legge.”

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