Articolo abrogato dall'art. 70, comma 7, della L.R. 16/02/2000, n. 12, così recitava:

“Art. 9 - Consorzi di bonifica

1. Allo scopo di determinare le migliori condizioni di sviluppo agricolo nelle aree attrezzate od interessate da programmi di irrigazione, i consorzi di bonifica possono predisporre ed attuare programmi di assistenza tecnica, divulgazione agricola e sperimentazione, ai fini previsti dal precedente articolo 2.

2. I programmi di cui al precedente comma, che devono avere carattere poliennale, riguardano attività specialistiche da realizzare nei comprensori irrigui per il conseguimento degli obiettivi di un razionale uso dell'acqua al fine di ottenere produzioni quali - quantitative rispondenti agli orientamenti del mercato.

3. I programmi predisposti dai consorzi di bonifica debbono essere comunque approvati dalla Regione nell'ambito del piano annuale di cui al precedente articolo 2, anche se prevedono l'utilizzazione di fondi propri dei consorzi stessi, ai fini di un coordinamento e della migliore organizzazione delle attività di assistenza tecnica e divulgazione agricola sul territorio.

4. I programmi finanziati dalla Regione possono prevedere, anche in attuazione dei regolamenti comunitari, l'utilizzazione, da parte dei consorzi di bonifica, di divulgatori specifici per il migliore sviluppo dei comprensori irrigui.”

Dalla redazione