Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, della L.R. 22/05/1997, n. 11, così recitava:

“Art. 3 - Istituzione e compiti del comitato tecnico-consultivo regionale per la sperimentazione, l'assistenza tecnica e la divulgazione agricola

1. È istituito presso l’assessorato all’agricoltura il comitato tecnico - consultivo regionale per la sperimentazione, l’assistenza tecnica e la divulgazione agricola, con il compito di esprimere pareri e formulare proposte in materia di assistenza tecnica, divulgazione agricola e ricerca applicata e, più specificatamente, riguardo a:

a) trasferimento dell’innovazione (conoscitiva tecnico - applicativa, sociologica, economica) dalle sedi nelle quali viene creata alla base strutturale del sistema agricolo;

b) ricerche di mercato, orientamenti produttivi e relativi aspetti organizzativi ed economici;

c) introduzione sul mercato di prodotti agricoli alimentari e di metodi per la tutela della salute del consumatore e per l’educazione del consumatore;

d) indirizzi regionali afferenti la sperimentazione, l’assistenza tecnica e la divulgazione agricola, tenendo conto della programmazione nazionale e regionale;

e) piani annuali regionali in materia di sperimentazione, assistenza tecnica e divulgazione agricola e loro risultati, ivi compresi i tempi ed i costi di realizzazione;

f) attività realizzate dai vari soggetti operativi in materia di sperimentazione, assistenza tecnica e divulgazione agricola;

g) definizione di rapporti di collaborazione con istituti ed enti per soddisfare esigenze attinenti la ricerca, la sperimentazione agraria e la commercializzazione;

h) altre problematiche che l’assessore regionale all’agricoltura ritenga di sottoporre alla valutazione del comitato.”

Dalla redazione