Articolo abrogato dall'art. 70, comma 7, della L.R. 16/02/2000, n. 12, così recitava:

“Art. 12 - Associazioni di produttori agricoli e consorzi di cooperative agricole

1. La Regione sostiene le attività di assistenza specializzata svolte dalle associazioni di produttori agricoli, riconosciute ai sensi delle vigenti leggi regionali, nazionali e regolamenti comunitari, e dai consorzi di cooperative agricole.

2. Le associazioni ed i consorzi di cui al precedente primo comma possono presentare appositi progetti di attività di assistenza tecnica e divulgazione agricola, nell'interesse dei propri soci, redatti in conformità alle direttive regionali, ai lini dell'inserimento nel piano previsto dal precedente articolo 2.

3. I progetti di cui al precedente secondo comma devono essere, in particolare, finalizzati al perfezionamento delle tecniche di produzione, all'introduzione di varietà atte al miglioramento quali - quantitativo dei prodotti, alla riduzione dei costi di produzione per una più valida collocazione sul mercato.

4. I progetti ammessi al finanziamento devono essere realizzati avvalendosi di tecnici qualificati mediante appositi corsi attuati dalla Regione e/o da altri enti pubblici.”

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