Comma abrogato dall’art. 7, comma 1, della L.R. 28/10/2015, n. 13, così recitava:

“1. Ferma restando l’operatività delle convenzioni di cooperazione in essere di cui all’articolo 4 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 (Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36) e successive modifiche, le gestioni provvisorie non rientranti nelle convenzioni di cooperazione operano fino all’individuazione degli ambiti di bacino idrografico di cui all’articolo 5, comma 1.”

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