Articolo abrogato dall’art. 3, comma 9, della L.R. 31/12/2016, n. 17, così recitava:

“Art. 11 - (Quota in favore delle province)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della l. 549/1995, una quota pari al dieci per cento del gettito derivante dal tributo spetta alle province ed è ripartita tra le stesse con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dalla scadenza di ogni semestre di ciascun anno.

2. La quota di cui al comma 1 è determinata al netto delle somme eventualmente rimborsate ai contribuenti ai sensi dell'articolo 9, ed è ripartita tra le province in ragione del gettito derivante dalla tassazione dei rifiuti conferiti in discariche ed impianti di incenerimento situati nel territorio di ciascuna provincia.”

Dalla redazione