Articolo abrogato dall’art. 78, comma 1, della L.R. 09/08/2005, n. 18, così recitava:

Art. 3 - (Modifiche alla legge regionale 1/1998 in materia di nuove attività imprenditoriali) - 1. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 1/1998, le parole «sino a quattro mesi» sono sostituite dalle parole «sino a otto mesi».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 1/1998, è aggiunto il seguente comma:

«4 bis. Il termine previsto dal comma 4, secondo periodo, trova applicazione per le domande di contributo presentate in data successiva al 31 dicembre 1998.».”

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