Articolo abrogato dall’art. 38, comma 1, della L.R. 03/12/2007, n. 27, così recitava:

"Art. 7 - Convenzione

1. I finanziamenti di cui agli articoli 4 e 5 sono assegnati a condizione che FIN.RE.CO. stipuli con l'Amministrazione regionale una convenzione nella quale siano fissate le procedure connesse alle operazioni di finanziamento e le modalità con cui l'Ente fornisce all'Amministrazione regionale costanti flussi di informazioni in merito alla propria attività."

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