Articolo modificato dall'art. 21, comma 1, L.R. 05/12/2003, n. 18 e, successivamente, abrogato dall’art. 38, comma 1, della L.R. 03/12/2007, n. 27, così recitava:

“Art. 5 - Gestione del fondo mutualistico regionale

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a FIN.RE.CO. finanziamenti da utilizzare per interventi a favore delle cooperative iscritte al Registro regionale delle cooperative di cui alla legge regionale n. 79/1982 e successive modifiche, e loro consorzi, che non aderiscono alle Associazioni regionali di cooperative di cui all'articolo 16 della medesima legge regionale n. 79/1982 o che aderiscono a tali Associazioni nelle ipotesi in cui le stesse non abbiano costituito i fondi mutualistici di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere utilizzati altresì per interventi a favore di enti e associazioni aventi come finalità statutaria la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ad esclusione delle Associazioni regionali di cooperative di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 79/1982.

3. Il gettito dei fondi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 19, che affluisce al capitolo 876 dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale, istituito ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 19/1993, si interpreta come destinato alle finalità di cui ai commi 1 e 2”.

Dalla redazione