Articolo abrogato dall’art. 78, comma 1, della L.R. 22/04/2002, n. 12, così recitava:

“Art. 13 - (Modifiche alla legge regionale 6/1970 in materia di Commissioni provinciali per l'artigianato, e modifica all'articolo 123 della legge regionale 47/1993 in materia di sanzioni) — 1. All'articolo 6 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 22/1992, i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La Commissione provinciale per l'artigianato all'inizio di ciascun anno predispone un piano annuale di revisione a campione delle imprese iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti artigianali in capo alle imprese medesime.

2. Per l'effettuazione delle revisioni delle imprese iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane, la Commissione provinciale per l'artigianato può avvalersi di personale addetto al proprio ufficio di segreteria.».

2. All'articolo 10 della legge regionale 6/1970, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 22/1992, al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) nove imprenditori artigiani designati dalle Organizzazioni degli artigiani maggiormente rappresentative a livello regionale e firmatarie di contratti nazionali di lavoro;».

3. All'articolo 10 della legge regionale 6/1970, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 22/1992, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3 bis. La designazione dei soggetti indicati al comma 2, lettere a) e c), è comunicata entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Presidente della Giunta regionale può provvedere ugualmente alla nomina in base alle designazioni pervenute e la Commissione è validamente costituita quando risulti composta da almeno la metà più uno dei componenti assegnati.».

4. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 10 quater della legge regionale 6/1970, come introdotto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 22/1992, è come da ultimo modificato dall'articolo 57, comma 8, della legge regionale 29/1996, è sostituito dal seguente:

«Ai componenti che risiedano in un Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione ovvero che effettuino personalmente gli accertamenti di cui all'articolo 2, sesto comma, in un Comune diverso da quello di residenza, spetta inoltre un rimborso spese nella misura prevista dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, previa autorizzazione del Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato.».

5. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, costituite ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, durano in carica fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina delle Commissioni costituite con le modalità e nella composizione previste dalla presente legge, e comunque non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Il comma 4 dell'articolo 123 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, è sostituito dal seguente:

«4. Le Commissioni provinciali per l'artigianato qualora, nell'esercizio delle proprie funzioni, rilevino infrazioni di cui al comma 1, sono tenute ad informare i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria.».”

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