Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 13 - (Modifiche alla legge regionale 6/1970 in materia di Commissioni provinciali per l'artigianato, e modifica all'articolo 123 della legge regionale 47/1993 in materia di sanzioni) — 1. All'articolo 6 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 22/1992, i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«1. La Commissione provinciale per l'artigianato all'inizio di ciascun anno predispone un piano annuale di revisione a campione delle imprese iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti artigianali in capo alle imprese medesime.
2. Per l'effettuazione delle revisioni delle imprese iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane, la Commissione provinciale per l'artigianato può avvalersi di personale addetto al proprio ufficio di segreteria.».
2. All'articolo 10 della legge regionale 6/1970, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 22/1992, al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) nove imprenditori artigiani designati dalle Organizzazioni degli artigiani maggiormente rappresentative a livello regionale e firmatarie di contratti nazionali di lavoro;».
3. All'articolo 10 della legge regionale 6/1970, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 22/1992, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3 bis. La designazione dei soggetti indicati al comma 2, lettere a) e c), è comunicata entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Presidente della Giunta regionale può provvedere ugualmente alla nomina in base alle designazioni pervenute e la Commissione è validamente costituita quando risulti composta da almeno la metà più uno dei componenti assegnati.».
4. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 10 quater della legge regionale 6/1970, come introdotto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 22/1992, è come da ultimo modificato dall'articolo 57, comma 8, della legge regionale 29/1996, è sostituito dal seguente:
«Ai componenti che risiedano in un Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione ovvero che effettuino personalmente gli accertamenti di cui all'articolo 2, sesto comma, in un Comune diverso da quello di residenza, spetta inoltre un rimborso spese nella misura prevista dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, previa autorizzazione del Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato.».
5. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, costituite ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, durano in carica fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina delle Commissioni costituite con le modalità e nella composizione previste dalla presente legge, e comunque non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Il comma 4 dell'articolo 123 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, è sostituito dal seguente:
«4. Le Commissioni provinciali per l'artigianato qualora, nell'esercizio delle proprie funzioni, rilevino infrazioni di cui al comma 1, sono tenute ad informare i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria.».”
Dalla redazione
- Appalti e contratti pubblici
La programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi pubblici
- Emanuela Greco
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
La determinazione del canone di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024
- Redazione Legislazione Tecnica
- Finanza pubblica
- Leggi e manovre finanziarie
La Legge di bilancio 2024
- Redazione Legislazione Tecnica
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
- Edilizia e immobili
- Piano Casa
Abruzzo, Piano Casa: proroga al 31/12/2024
28/06/2024
- Arera, commenti sul bando tipo da Italia Oggi
- Revoca aggiudicazione, no se il contratto è firmato da Italia Oggi
- Offerta con ribasso del 99% ok se c'è utile da Italia Oggi
- I piccoli comuni promuovono la semplificazione del dl Salva casa da Italia Oggi
- L’algoritmo delle frodi per i bonus edilizi da Il Sole 24 Ore
- Arrivano la task force anti caporalato e il database sugli appalti in agricoltura da Il Sole 24 Ore
INDENNITÀ DI ESPROPRIO: IL CALCOLO IN BASE AGLI IVS
Attestazione OIV 2024: istruzioni per ordini e collegi professionali
LA NUOVA CONFERENZA DI SERVIZI: IMPATTI OPERATIVI
ABUSI EDILIZI - SANATORIE, REGOLARIZZAZIONE E TOLLERANZE
LA DIREZIONE DEI LAVORI E LA DIREZIONE DELL'ESECUZIONE NEI CONTRATTI PUBBLICI ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE APPALTI
![](/bcksistemone/files/prd_allegati/_/24-6/11661922/009-9.jpg)
Come tutelare il marchio dal rischio di confusione
![](/bcksistemone/files/prd_allegati/_/24-6/11632048/359-7.jpg)
Manuale del benessere ambientale
![](/bcksistemone/files/prd_allegati/_/24-6/11625106/378-8.jpg)
Prontuario dei lavori pubblici
![](/bcksistemone/files/prd_allegati/_/24-3/11328672/376-4.jpg)
Guida normativa per il progettista antincendio
![](/bcksistemone/files/prd_allegati/_/24-2/11244791/374-0.jpg)