N11 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 78, comma 1, della L.R. 22/04/2002, n. 12, così recitava:

“Art. 12 - (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 17/1972 concernente la definizione dell'impresa artigiana) — 1. L'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 17, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 — 1. è considerata artigiana l'impresa costituita in forma cooperativa o in altra forma societaria, escluse le società per azioni, a responsabilità limitata o in accomandita per azioni, purché la maggioranza dei soci, o per lo meno uno nell'ipotesi di due soci, partecipi al lavoro e, nell'impresa, il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

2. è altresì considerata artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui all'articolo 2, e con gli scopi di cui all'articolo 1:

a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio, sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 1 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;

b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 1 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.

3. Nel caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità della società di cui al comma 2, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 2.

4. Le limitazioni numeriche stabilite dall'articolo 2 si applicano alle imprese previste dai commi 1 e 2 del presente articolo, computandosi i soci che partecipano al lavoro in luogo dei dipendenti, con esclusione dal computo del rappresentante legale della società.».”

Dalla redazione