N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 38, comma 1, della L.R. 03/12/2007, n. 27, così recitava:

"Art. 4 - (Finanziaria regionale per la cooperazione)

1. Al fine di promuovere e sostenere il settore della cooperazione, l'amministrazione regionale assegna finanziamenti al «Consorzio regionale garanzia fidi - Società cooperativa a responsabilità limitata - Finanziaria regionale per la cooperazione (FIN.RE.CO.)», costituito tra le cooperative iscritte al Registro regionale delle cooperative di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e successive modificazioni, con esclusione delle cooperative iscritte alla sezione «edilizia».

2. Per tale finalità l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a FIN.RE.CO. mezzi finanziari che possono essere utilizzati a favore delle cooperative associate, per i seguenti tipi di intervento:

a) concessione di garanzia;

b) finanziamento agevolato ed apporto di capitale in veste di socio sovventore;

c) contributo per servizi di consulenza e di assistenza tecnica alle imprese cooperative, nonché per programmi di formazione e riqualificazione imprenditoriale.

3. L'Amministrazione regionale emana direttive e criteri per l'utilizzo dei fondi assegnati per interventi a favore delle cooperative di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla cooperazione. (Comma abrogato dalla L.R. del 05/12/2003 n.18)

4. Con la stessa deliberazione prevista al comma 3 sono emanate direttive e criteri per l'utilizzo dei fondi derivanti dai rientri dei finanziamenti erogati. (Comma abrogato dalla L.R. del 05/12/2003 n.18)

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