Articolo abrogato dall’art. 78, comma 1, della L.R. 22/04/2002, n. 12, così recitava:

“Art. 16 - (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 1/1984 in materia di sanzioni) — 1. Dopo il numero 2 dei comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, è inserito il seguente:

«2 bis) ai Comuni in materia di artigianato;».”

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