Comma abrogato dall’art. 105, comma 1, della L.R. 09/12/2016, n. 21, così recitava:

“36. L’articolo 174 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), è sostituito dal seguente:

“Art. 174 attività promozionale

1. L’Amministrazione regionale sostiene la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori di competenza della Direzione centrale attività produttive, con le seguenti modalità:

a) attraverso la concessione ed erogazione di contributi a soggetti pubblici e privati con procedimento valutativo a bando, ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 7/2000;

b) attraverso la stampa e la diffusione di materiali promozionali, anche da parte soggetti terzi, nonché la realizzazione di attività di pubbliche relazioni connesse ad attività istituzionali, compresa l’ospitalità.

2. Con regolamento sono definiti criteri e modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi di cui al comma 1, lettera a).”.”

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