Articolo abrogato dalla L.R. 06/11/2017, n. 36.

L’articolo 5 così recitava:

“Art. 5 - Cartografia regionale delle strutture alpine classificate nell’Elenco

1. La Regione, in armonia con quanto disposto dalla legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 (Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico), predispone una cartografia regionale delle strutture alpine regionali classificate nell’Elenco per la consultazione anche sul sito internet della Regione e su ogni altro strumento digitale ritenuto utile.

2. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere la spesa per la redazione e per l’aggiornamento della cartografia di cui al comma 1, nonché per la sua successiva riproduzione e stampa.”

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