N66 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma abrogato dall’art. 5, comma 1, della L.R. 14/11/2014, n. 24, così recitava:

“3. Dopo il comma 7 dell’articolo 18 della legge regionale 13/2005 sono inseriti i seguenti:

“7-bis. Entro il 15 settembre di ogni anno l’Autorità sottopone all’approvazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l’anno successivo, con l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario. In sede di prima applicazione il programma di attività per l’anno 2011, dovrà essere sottoposto all’approvazione entro il 31 marzo 2011.

7-ter. L’Autorità per la vigilanza dispone della dotazione finanziaria a essa assegnata nel bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio delle funzioni proprie.

7-quater. AI fine della realizzazione del programma di attività e dell’utilizzo della dotazione finanziaria, l’Autorità per la vigilanza ha piena autonomia gestionale e operativa.

7-quinquies. L’Autorità, per l’esercizio delle sue funzioni, è assistita da una struttura definita e costituita con provvedimento dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

7-sexies. Il conferimento dell’incarico di responsabile della struttura individuata ai sensi del comma 7-quinquies è deliberato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

7-septies. Per motivate esigenze di funzionalità può essere assunto personale a tempo determinato.”.”

Dalla redazione