Comma abrogato dall’art. 5, comma 1, della L.R. 14/11/2014, n. 24, così recitava:

“2. Il comma 7 dell’articolo 18 della legge regionale 13/2005 è sostituito dal seguente:

“7. AI fine di assicurare le funzioni di garanzia, nell’esercizio delle attività attribuite dall’articolo 19, l’Autorità per la vigilanza si avvale di mezzi e strutture adeguati, messi a disposizione dal Consiglio regionale.”.”

Dalla redazione