Articolo abrogato dall'art. 105, comma 1, della L.R. 09/12/2016, n. 21, così recitava:

"Art. 76 - Sostituzione dell’articolo 103 della legge regionale 2/2002

1. L’articolo 103 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 103 - Aggiornamento della classificazione

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 102, comma 7, il mantenimento dei requisiti dello stabilimento balneare indicati nella scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi di cui all’articolo 102, comma 2, lettera c), ai fini della classificazione, è soggetto a verifica periodica e ad aggiornamento ogni cinque anni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il titolare o il gestore dello stabilimento balneare invia al Comune territorialmente competente la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata su moduli approvati con decreto del Direttore centrale competente e forniti dal Comune territorialmente competente stesso, entro sessanta giorni dalla scadenza dei cinque anni decorrenti dalla data di inizio attività indicata nella SCIA.

3. Qualora lo stabilimento balneare sia già stato classificato alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), la verifica periodica e l’aggiornamento della classificazione decorrono dalla data di adozione dell’ultimo provvedimento di classificazione da parte del Comune.”."

Dalla redazione