N4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall’art. 15, commi 1-3, della L.R. 10/04/2001, n. 12 e, successivamente, abrogato dall’art. 78, comma 1, della L.R. 09/08/2005, n. 18, così recitava:

“Art. 16 - (Incentivi all'occupazione)

1. Al fine di sviluppare l'occupazione mediante la creazione di posti aggiuntivi di lavoro, la Regione, tramite l'Agenzia regionale per l'impiego, è autorizzata a concedere contributi alle piccole e medie imprese che effettuino assunzioni a tempo indeterminato, anche part time, di disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da meno di 24 mesi o di soggetti in cerca di prima occupazione, con le priorità, stabilite dal regolamento di cui al comma 7, per residenti in regione da almeno due anni.

2. Ai fini di cui al comma 1 si intendono posti aggiuntivi di lavoro quelli che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

a) eccedono l'incremento annuale medio degli occupati a tempo indeterminato nell'impresa nel triennio antecedente rispetto all'anno di assunzione del lavoratore per il quale viene richiesto il contributo;

b) determinano un aumento degli occupati a tempo indeterminato nell'impresa rispetto al numero degli stessi alla fine dell'anno antecedente a quello di assunzione del lavoratore per il quale viene richiesto il contributo.

3. Qualora l'impresa sia Iscritta al registro delle imprese da meno di tre anni, si tiene conto dell'incremento medio degli occupati nel periodo antecedente rispetto all'anno, fermo restando quanto previsto dalla lettera b) del comma 2.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi entro il limite massimo di lire dieci milioni per unità lavorativa.

5. I contributi sono revocati qualora i dipendenti non permangano alle dipendenze dell'impresa per almeno diciotto mesi.

6. L'Agenzia regionale per I' Impiego è autorizzata a concedere ed erogare i contributi previsti dal comma 1 anche in via anticipata, a fronte della presentazione di domande corredate di fidejussione bancaria o assicurativa, prestata ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3.

7. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi e, in particolare, i termini perentori per la presentazione, delle domande e della documentazione e le ipotesi di revoca dei benefici concessi, nonché le modalità di prestazione delle fidejussioni ed i contenuti delle medesime sono disciplinati da apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1.

8. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo la regola del "de minimis".

9. L'Agenzia regionale per l'impiego è autorizzata, anche ai sensi dell'articolo 44, comma 2, della legge regionale n. 1/1998, ad avvalersi del proprio Tesoriere, o di altro soggetto esterno specializzato, per l'escussione dei soggetti. che hanno prestato fidejussione.”

Dalla redazione