N26 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 28/12/2018, n. 31, così recitava:

"Art. 28 - (Sostituzione dell’articolo 56 ter della legge regionale 26/2014)

1. L’articolo 56 ter della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente:

“Art. 56 ter (Disposizioni transitorie in materia di Servizio sociale dei Comuni)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 62, 63, 64, 65 e 67, comma 1, lettera b), hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2017.

2. Nelle more degli adempimenti necessari ad accompagnare con l'opportuna gradualità il processo di riorganizzazione dei servizi a livello territoriale di Unione e per garantire all'utenza la necessaria continuità nella fruizione delle prestazioni, l'attuazione del combinato disposto di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), e comma 2, è disciplinata, in via di prima applicazione e per quanto non previsto dal Capo IV della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), dalle disposizioni del presente articolo.

3. Dall'1 gennaio 2017, sino al completamento del processo di riorganizzazione da portare a termine entro l'anno medesimo, il Servizio sociale dei Comuni (SSC) di cui all’articolo 17 della legge regionale 6/2006, come sostituito dall'articolo 62 della presente legge, è esercitato dalle Unioni per le funzioni, i servizi e le attività individuati nelle convenzioni di cui all’articolo 18 della legge regionale 6/2006 in essere al 30 novembre 2016, avvalendosi degli enti gestori individuati nelle convenzioni medesime. Le convenzioni in essere restano valide, in quanto compatibili, sino all'adozione del regolamento di cui all’articolo 18 della legge regionale 6/2006, come modificato dall'articolo 63.

4. Con riferimento agli adempimenti di cui al comma 2 e per assicurare la programmazione e la continuità nell'erogazione delle diverse misure di politiche sociali previste dalla legislazione nazionale e regionale gestite dal Servizio sociale dei Comuni, le Unioni predispongono il cronoprogramma per il necessario coordinamento del passaggio dei Comuni di cui al comma 5 ad altro servizio sociale e per il pieno conferimento delle funzioni dei servizi sociali dei Comuni alle Unioni, sulla base della ricognizione, dei rapporti giuridici e del personale, da esse effettuata attraverso il sistema informativo regionale di cui all’articolo 36, comma 4, della legge regionale 18/2015.

5. Per i Comuni di Fontanafredda, Osoppo, Reana del Rojale, Sagrado, San Giorgio della Richinvelda, Spilimbergo, Torviscosa, Tricesimo e Zoppola, il Servizio sociale dei Comuni è garantito con le modalità di cui al comma 3, fino al completamento delle procedure di trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi e del personale all'Unione di destinazione; le Unioni interessate provvedono alla regolazione dei conseguenti rapporti contabili.

6. Le funzioni relative al Servizio sociale dei Comuni sono esercitate, con le modalità di cui al comma 3, dall'Unione del Gemonese per i Comuni di Artegna, Bordano, Gemona del Friuli, Montenars, Osoppo, Trasaghis e Venzone e dall'Unione del Canal del Ferro-Val Canale per i Comuni di Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta e Tarvisio.

7. In relazione al disposto di cui al comma 5, alle riunioni dell'Assemblea dell'Unione partecipano in forma consultiva anche i Sindaci dei Comuni ivi individuati, se partecipanti a una Unione.

8. In sede di prima applicazione della disposizione di cui all'articolo 61 bis, comma 2, come inserito dall’articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), la quantificazione finanziaria delle quote relative a ciascun Comune per i Servizi sociali non è inferiore alle somme conferite dai Comuni agli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni per l'anno 2015, come risultanti dai dati acquisiti presso questi ultimi.

9. A decorrere dall'1 gennaio 2018 sono gestite in forma associata tramite le Unioni tutte le funzioni dei Comuni in materia di sistema locale dei Servizi sociali di cui all’articolo 10 della legge 6/2006.”."

Dalla redazione