Articolo abrogato dalla L.R. del 18/08/2005 n.20. L'articolo 20 così recitava: "1. In attesa dell’emanazione di una normativa organica in tema di servizi educativi per la prima infanzia, il funzionamento del servizio di asili nido gestiti da soggetti privati è subordinato ad autorizzazione rilasciata dal Comune nel cui ambito territoriale ha sede la struttura.

2. I requisiti e le modalità per l’autorizzazione sono fissati con apposito regolamento regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I soggetti privati gestori di asili nido in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare a erogare il servizio fino alle verifiche finalizzate all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal predetto regolamento."

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