N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 09/12/2016, n. 21, così recitava:

“Art. 43 - Sostituzione dell'articolo 96 della legge regionale 2/2002

1. L'articolo 96 della legge regionale 2/2002R è sostituito dal seguente:

"Art. 96 (Pubblicità dei prezzi e servizi offerti) — 1. È fatto obbligo ai titolari o gestori delle strutture ricettive di esporre nel luogo di ricevimento degli ospiti, in maniera visibile al pubblico, i prezzi praticati nell'anno in corso e di mettere a disposizione nelle camere e nelle unità abitative una scheda di sintesi delle attrezzature e dei servizi forniti nella struttura medesima, conforme al modello approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio cooperazione, risorse agricole e forestali.".”

Dalla redazione