Articolo abrogato dall’art. 5, comma 1, della L.R. 14/11/2014, n. 24, così recitava:

Art. 128 - Modifica all’articolo 18 della legge regionale 13/2005

1. Il comma 8 dell’articolo 18 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”), è sostituito dal seguente:

“8. L’Autorità per la vigilanza, per le funzioni di cui all’articolo 19, comma 2, al fine di attivare strumenti operativi di concertazione, può utilizzare i protocolli di Agenda 21, ai quali partecipano rappresentanze delle istituzioni, delle associazioni ambientaliste, e di altre associazioni portatrici di interessi diffusi.”.”

Dalla redazione