La Sentenza C. Cost. del 19/07/2013 n. 222 dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9, nella parte in cui, per gli stranieri di cui all’art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), subordina l’accesso alle prestazioni indicate dai precedenti artt. 2 e 8, comma 2, al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi, e limitatamente alle parole “nel territorio nazionale da non meno di cinque anni e”. In seguito articolo abrogato dalla L.R. del 27/12/2013 n. 22.

L’articolo 9 così recitava: “Art. 9 - Estensione degli interventi - 1. Gli interventi di cui alle norme regionali modificate dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, al fine di assicurare parità di condizioni di accesso ai benefici a tutti gli stranieri residenti, sono attuati anche in favore dei soggetti di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), purché residenti nel territorio nazionale da non meno di cinque anni e nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi.”

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