Comma abrogato dalla L.R. del 11/10/2012 n.19. Il comma 1 dell’articolo 1 così recitava: “1. Per gli impianti di distribuzione di carburanti, le cui autorizzazioni siano state confermate ai sensi dell’articolo 10, comma 7, della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l’esercizio delle funzioni amministrative), in assenza delle verifiche previste ai sensi del medesimo articolo 10, comma 1, i Comuni devono verificare la compatibilità territoriale degli impianti sulla base delle fattispecie individuate dall’articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2002, n. 0394/Pres. (Approvazione piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti), entro il termine del 30 giugno 2011.”

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